Retroattività della semplificazione edilizia

La retroattività della semplificazione edilizia è un tema scottante di recente riproposto all’attenzione della Corte di Cassazione. La sentenza 31618/2015 afferma che la semplificazione degli interventi edilizi deve essere interpretata con elasticità quindi non va riferita esclusivamente al periodo in cui sono stati realizzati i lavori. Non solo, i giudici hanno anche esteso la validità delle semplificazioni ad alcune tipologie di lavori realizzati prima che il panorama normativo cambiasse.

Dalla sentenza si evince che “si tratta di disposizioni che consentono interventi di rilevante incidenza ed impatto sul territorio (oltre che di impatto fiscale) consentendo lavori prima non eseguibili se non mediante il permesso di costruire: tra questi – per quanto qui rileva – rientrano il frazionamento ed accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti una variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, mentre deve rimanere inalterata la volumetria complessiva degli edifici e mantenuta immutata l’originaria destinazione d’uso”. In sostanza, quindi, la modifica normativa elimina ogni riferimento alle modifiche della superficie dell’immobile oggetto di opere di manutenzione straordinaria”.

Le conclusioni della suddetta sentenza riguardano un intervento avviato nel 2009 per un complesso edilizio di Firenze, presentando tre denunce di inizio attività.

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