Il bonus ristrutturazioni attualmente previsto dalla Legge di Stabilità può essere raddoppiato. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 17/E.
Se su un’abitazione – negli anni precedenti – sono stati effettuati interventi di recupero edilizio, usufruendo della detrazione del 50% su spese fino a 96.000 euro (36% su massimo 48.000 euro fino al 25 giugno 2012), è possibile agevolare un’ulteriore spesa di 96.000 euro (48.000 euro dal 2016) per un intervento autonomo rispetto ai precedenti ovvero non di semplice prosecuzione dei lavori già effettuati. Per la fruizione di un’ulteriore limite di 48.000 euro (96.000 euro per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015) per i lavori di ristrutturazione edilizia, un intervento è considerato autonomo in base agli elementi riscontrabili in via di fatto, oltre che all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, se richiesti, come ad esempio, denuncia di inizio attività e collaudo dell’opera o dichiarazione di fine lavori.
Le spese per le ristrutturazioni edilizie (detraibili al 50%), come quelle sul risparmio energetico (detraibili al 65%), devono essere «sostenute ed effettivamente rimaste a carico» del contribuente che le detrae e chi esegue il bonifico può indicare nella causale anche il codice fiscale di un soggetto terzo, nominandolo così beneficiario. Secondo l’Agenzia, se l’ordinante del bonifico è un soggetto diverso da quello il cui codice fiscale è indicato nella causale quale beneficiario della detrazione, il bonus Irpef deve essere fruito solo da quest’ultimo. La risposta dell’Agenzia contenuta nella suddetta circolare non impone che il conto corrente dell’ordinante sia cointestato con il beneficiario del bonus, indicato nella causale; quindi, sembrerebbe possibile che quest’ultimo rimborsi l’ordinante del bonifico, di quanto pagato in nome e per conto suo.
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